STATUTO
E’ costituita una libera Associazione con atto privato registrato all’Agenzia delle Entrate di Locri il 18
dicembre 2015 al N. 987 denominata Proloco Ardore del Comune di Ardore e successivamente
modificata all’ex 383/2000 in “Proloco Ardore APS” e comunicato all’Agenzia delle Entrate di Locri
il 30/10/2020 al N. 783. L’Associazione ha sede in via De Gasperi n° snc e svolge la sua attività
nell’ambito del territorio del Comune di Ardore.
ART. 2) SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale in Via De Gasperi snc di Ardore ed ha durata a tempo indeterminato.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni
locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale
modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà,
sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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ART. 4) FINALITA’
L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività
di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati
o delle persone aderenti agli enti associati.
L’associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell’ambito di quelle previste dall’art. 5,
comma 1, del D. Lgs N. 117/2017. In particolare:
a) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative
attea tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico,
architettonico, monumentale ed ambientale;
b) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o
privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni
sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e
gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei
turisti e promuovere l’aggregazione dei cittadini;
c) Sviluppare l’ospitalità e l’educazione e la cultura turistica dell’ambiente;
d) Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra
alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;
e) Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo
tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
f) Collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e
privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei
servizi;
g) Curare e promuovere l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di
appositi uffici;
h) Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio
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in giurisdizione;
i) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della
popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e
realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori,
iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turisticodidattici per gruppi scolastici);
j) Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante
l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
k) Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla
stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza
stessa;
l) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia
nazionali che internazionali;
m) Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
n) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica,
l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti
tecnici idonei; ed aderire ad organismi nazionale ed internazionali che abbiano similari
obbiettivi;
o) Collaborazione con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi,
cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
p) Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
q) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi
sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
r) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
s) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
t) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
u) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
v) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa.
w) Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale
x) La Pro Loco può costituire, con delibera dell’Assemblea dei soci,ai sensi dell’articolo
111,commi3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo
riservato ai propri Soci, nel quale l’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai
Soci iscritti.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano
secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti
dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare
tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le
attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica,
secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di
raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO
ART. 5) VOLONTARI
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L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi
di tipo forfetario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma
5, del D. Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dl
numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall’art.
36 del Codice del Terzo Settore.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
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Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o
senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento
esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
associativo, la quota sociale annuale stabilita da Consiglio Direttivo che deve essere versata al
momento dell’avvenuta iscrizione e comunque entro il 31/12 di ogni anno ed è causa della
esclusione da socio; sono considerati soci ordinari sia i vecchi che i nuovi soci.
- soci onorari: le persone che abbiano costituito in maniera determinante con la loro opera od il loro
sostegno ideale ovvero economico alla crescita dell’Associazione. Hanno carattere permanente e
sono esonerati dal versamento delle quote sociali annuali e hanno diritto di voto solo se pagano le
quote sociali annuali;
I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
L’ammissione a socio ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio
Direttivo (vedi succ. art 9) ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
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Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi
previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni
che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o
a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i
nuovi iscritti) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita
associativa.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle
attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole
dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione
il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
- Richiamo, Diffida, Espulsione dall’associazione.
ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione
all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
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a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data
di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni
degli organi sociali.
c. sottoscrivere l’informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed
autorizzazione all’uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).
E’compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata
all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni,
all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione,
si pronuncerà in modo definitivo.
L’iscrizione decorrerà dal momento dell’avvenuta comunicazione all’interessato con relativa
iscrizione nel libro degli associati.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo,
ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di
socio per morosità.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto
al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
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ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha
effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della
quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo
a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.
L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del
presente Statuto.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero
assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da
lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso,
avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente
convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
➢ L’Assemblea dei Soci;
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➢ Il Consiglio Direttivo;
➢ Il Presidente;
➢ Il Segretario ed il Tesoriere
➢ IL Presidente Onorario; (facoltativo)
➢ Organo di controllo (solo se obbligatorio per legge al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs, n.
117/2017 o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei Soci Come Collegio dei Revisori o
Revisore unico).
➢ Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
d. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di
responsabilità nei loro confronti;
f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario
per cui sia chiamata a decidere;
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la
fusione o scissione dell’associazione
i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativoLa comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo
(consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), contenente i punti all’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale
Assemblea di seconda convocazione.
Le risultanze delle Assemblee ordinarie e straordinarie, vengono trasmesse alla Regione Calabria –
Settore Turismo, come previsto dal regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di
associazioni turistiche Pro Loco
ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10
(dieci) giorni prima della data dell’adunanza, ed almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio
consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un
decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo
di controllo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono
svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. In assenza di un
componente del Consiglio Direttivo l’Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.
Della convocazione dell’Assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissati per la
prima e seconda convocazione, deve essere informata la Regione di Reggio Calabria – Settore
Turismo.
Le deliberazioni dell’Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente o da chi
ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest’ultimo, l’Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci , le loro
dichiarazioni.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale, il diritto di
intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario,
ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione che dovrà avvenire almeno 10 giorni prima per l’assemblea
ordinaria.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un
giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria dovrà essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni e sarà
regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati in prima
convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a
maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.
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ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta
almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio
segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538,
secondo comma, del codice civile.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni, è composto da non
meno di cinque a un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea fra i soci e nel proprio ambito
nomina il vice Presidente su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali
incarichi e resta in carica per quattro anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio
Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla
successiva assemblea che può ratificare la nomina.
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti
lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
In prima convocazione, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti;
in seconda convocazione le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui si ci
siano tre membri, in seconda convocazione esso potrà deliberare.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
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ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo :
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea dei soci;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana
ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato
all’assemblea dei soci);
g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
k. propone la nomina dl Presidente Onorario all’Assemblea dei Soci
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia
fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi
ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche
telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALEAl
Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma
sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed
economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue
mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche
compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza
dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO
a) è nominato dall’assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti
acquisiti in attività a favore dell’associazione;
b) può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
c) possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali
contatti con altre personalità, enti e associazioni.
ART.23) IL SEGRETARIO E IL TESOERIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali
assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione,
tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni
del Consiglio Direttivo.
ART. 24) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge
o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre
membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e
presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art.
30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo
collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: - vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora
applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale
iscritto nell’apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt.
30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017
ART. 25) IL COLLEGIO DI PROBIVIRI
Collegio dei Probiviri (facoltativo), è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da tre membri
effettivi e due supplenti. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e
dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle
controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli
enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi,
nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a
quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali
ART. 27) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote
straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo
Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
Libro degli associati
Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello
stesso organo
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti
l’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare
all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso
di almeno quindici giorni.
ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo
Pro Loco Ardore APS Via De Gasperi – ex delegazione municipale - 89037 Marina di Ardore (RC) Tel.–353.3883032
C.F. 90034070806 Mail: prolocoardore2019@libero.it PEC: prolocoardore@pec.it
dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Il bilancio di previsione regolarmente approvato dall’Assemblea dei Soci, deve essere trasmesso e
fatto pervenire al Settore Turismo della Città Metropolitana di Reggio Calabria entro il 01 marzo
dell'anno successivo all'approvazione.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, regolarmente approvato
dall’Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei
Conti, deve essere trasmesso e fatto pervenire ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della
Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio
può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una
sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle
immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività
occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o
campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e
separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o
campagna di sensibilizzazione.
31) PRO LOCO GIOVANI
1. Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
Pro Loco Ardore APS Via De Gasperi – ex delegazione municipale - 89037 Marina di Ardore (RC) Tel.–353.3883032
C.F. 90034070806 Mail: prolocoardore2019@libero.it PEC: prolocoardore@pec.it
2. Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i
10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
3. L’iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con la controfirma di uno
dei genitori o da chi eserciti la patria potestà.
5. E’ demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica anche attraverso un eventuale
regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani.
32) COMPAGNIA TEATRALE
1. La Pro Loco di Ardore, al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare,
quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro
tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un’attività culturale che ha il
merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, potrà in
seguito costituire la Sezione Compagnia Teatrale Pro Loco
2. La Sezione Compagnia Teatrale avrà fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un
laboratorio teatrale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi
suddivisi per fasce d’età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età
compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno
compiuto la maggiore età.
3. La partecipazione alla Sezione della Compagnia Teatrale Pro Loco sarà riservata ai Soci della
Pro Loco diArdore
4. La domanda di partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale dovrà essere presentata al
Consiglio Direttivo, per i minori di anni 18 sarà necessaria a controfirma di uno dei genitori
o di chi esercita la patria potestà.
5. La partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale sarà gratuita.
6. Sarà demandato al Consiglio Direttivo della Pro Loco la disciplina specifica anche attraverso
un regolamento interno in materia di Compagnia Teatrale Pro Loco.
33) GRUPPO FOLKLORISTICO PRO LOCO
Pro Loco Ardore APS Via De Gasperi – ex delegazione municipale - 89037 Marina di Ardore (RC) Tel.–353.3883032
C.F. 90034070806 Mail: prolocoardore2019@libero.it PEC: prolocoardore@pec.it
1.La Pro Loco di Srdore, al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare,
quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro
tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un’attività culturale che ha il
merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, si riserva di
costituire, in seguito, la Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco.
La Sezione Gruppo Folkloristico ha fra i suoi scopi avrà la progettazione e la realizzazione di un
laboratorio musicale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi
suddivisi per fasce d’età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età
compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno
compiuto la maggiore età..
2. La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco sarà riservata ai Soci della Pro
Loco di Ardore
3. La domanda di partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico dovrà essere presentata al
Consiglio Direttivo, per i minori di anni 18 è necessaria la controfirma di uno dei genitori o di
chi esercita la patria potestà.
4. La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico sarà gratuita.
5. Sarà demandato al Consiglio Direttivo della Pro Loco la disciplina specifica anche attraverso
un regolamento interno in materia del Gruppo Folkloristico Pro Loco.
ART. 34) LO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto
favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,
determinandone gli eventuali compensiIl patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45,
comma 1, del citato D. Lgs.117/2017.
Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato,
entro il termine di giorni 10 (dieci), a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della
Regione Calabria.
36) AMMINISTRAZIONE
1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per
l’attività dell’Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti
dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i conti correnti sono intestati all’Associazione.
3. Tutti i mandati di pagamento (ivi compresi assegni tratti sui conti/correnti) devono essere
firmati congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente.
4. L’esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5. La gestione sociale deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci attraverso un apposito
bilancio annuale di previsione.
37) VIGILANZA E CONTROLLI
L’Associazione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo di legittimità da parte del Settore Turismo
della Regione Calabria: come tale la Pro Loco ha l’obbligo di trasmettere con immediatezza, e
comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall’adozione, tutte le deliberazioni assembleari e tutte le
deliberazioni consiliari riguardanti la modifica degli organi sociali ed i provvedimenti a carico dei
singoli soci.
L’Associazione inoltre ha l’obbligo di agevolare la Regione Calabria nell’esercizio dell’azione ispettiva
da parte dei competenti uffici nelle azioni di controllo degli atti gestionali e di verifica della
persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo regionale delle Pro Loco
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
2. La Pro Loco ha l’obbligo di comunicare ogni anno alla Regione Calabria il numero dei Soci
iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 31
dicembre dell’anno precedente.
3. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Regione Calabria, di volta
in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le
deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri
decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle
statutarie.
4. Il presente Statuto, viene approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi ad Ardore Via De
Gasperi snc, il giorno 25/07/2022 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
approvazione.
5. Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l’Agenzia delle Entrate, se redatto
con scrittura privata, viene delegato il Presidente.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente
in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e
integrazioni ed al regolamento interno della Pro Loco Ardore APS.
Ardore 25/07/2022
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Raffaella Orsino Stefano Priolo